Data: 22 Luglio 2020
Il codice civile, all'articolo 1130, comma 1, punto 10, fra i doveri dell'amministratore, sancisce: “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.” […]
Le sospensioni di “congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza”, previste del DPCM del 25 marzo 2020, ha sospeso, di fatto, il periodo dei 180 giorni previsti per legge. Il provvedimento entrato in vigore il 26/3/2020, veniva convertito nella legge numero 35 in data 22 maggio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/05/2020 numero 132. In tale decreto (da intendersi quindi con valore retroattivo, con effetti a decorrere dal 26/3/2020, essendo una conversione in legge di norma già in essere) non solo veniva ribadita la sospensione di “ogni tipo di attività” (fra cui tranquillamente possiamo ricomprendere le assemblee condominiali stante l'espresso richiamo “di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato“) ma, l'ipotesi di violazione di tale divieto, veniva corredata da un bellissimo articolo, il numero 4, contenente “sanzioni e controlli“. Stante quanto sopra appare evidente che gli amministratori sono nella “impossibilità“ di convocare le assemblee, fino al 31 luglio 2020, non solo perché non hanno nessun dovere di rischiare la sanzione prevista dall'articolo 4 del DPCM del 25 marzo 2020, che va da 400 euro a 3000, ma perché i provvedimenti anti Covid-19, incluso il DPCM appena citato, si configurano come “impossibilità sopravvenuta”, in relazione a quanto sancito dal codice civile, all'articolo 1130, comma 1, punto 10, in relazione all'obbligo di tenere le assemblee entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. […]
Nonostante il “silenzio assordante” della politica, i fatti sono fatti e i numeri sono numeri (almeno questi ultimi non mentono e non fanno politica): in funzione di quanto sopra esposto, i 180 giorni previsti dall'articolo 1130 c.c. comma 1, punto 10, non sono ancora scaduti! Sono trascorsi esclusivamente i giorni antecedenti al 26/03/2020, dal momento che l'entrata in vigore del DPCM del 25 marzo 2020, ipso iure, ha comportato una sospensione di tale temine edittale.
La sospensione cesserà a decorrere dalla data del 31 luglio (salvo ulteriori proroghe dell'emergenza Covid-19), come sancito dal DPCM 14 luglio 2020.Poiché dal primo gennaio al 26 marzo intercorrono gg. 85, residuano ancora 180 - 85 = 95 giorni (pari a tre mesi abbondanti): in pratica gli amministratori che hanno chiuso gli esercizi condominiali al 31-12-2019 hanno a disposizione ancora i mesi di agosto, settembre, ottobre e cinque giorni ancora del mese di novembre. Se il lock down cesserà, come anticipato, il 31/07/2020, il nuovo termine per i 180 giorni sarà il giorno 5/11/2020. […]
Fonte: Il Sole 24 Ore - Condominio
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