Data: 15 marzo 2021
Nel caso di condominio minimo o di piccolo condominio senza obbligo di nomina dell'amministratore, che cosa succede se si devono affrontare dei lavori [...]
Partiamo dalla domanda:
"[...] Abito in un condominio di sette appartamenti e altrettanti proprietari. Ci gestiamo da soli il condominio non è obbligatorio. Siamo andati avanti così per anni. Adesso, però, si pone la necessità di fare eseguire dei lavori di manutenzione delle parti comuni. Le classiche cose, direbbe qualcuno: facciata esterna, pitturazione scale, ecc. Il problema è che mancando l'amministratore non sappiamo come muoverci e col cambio di alcuni proprietari si è anche persa quell'originaria armonia che avevamo raggiunto tra noi storici ed originari condòmini. Mi domando, dunque, come è meglio gestire questa fase? Il fatto che il condominio non è obbligatorio ci penalizza?"
Condominio non obbligatorio e lavori, le norme
Ecco il chiarimento: non è che il condominio non sia obbligatorio. Il condominio com'è noto, sorge automaticamente e senza necessità di formalismi, all'atto della cessione della prima unità immobiliare da parte dell'originario unico proprietario dell'edificio.
Ciò che non è obbligatorio nel caso sottopostoci dal nostro lettore è la nomina dell'amministratore e l'adozione del regolamento di condominio. È utile rammentare che per la prima, come specifica l'art. 1129, primo comma, c.c. l'obbligatorietà scatta al superamento della soglia di otto condòmini, mentre l'obbligo di adozione del regolamento è necessario che i condòmini siano almeno undici (art. 1138 c.c.).
Ciò premesso: che il condominio sia un condominio minimo (solo due partecipanti), piccolo (cioè fino ad otto condòmini) o medio/grande (cioè con nomina dell'amministratore obbligatoria) in relazione ai lavori di manutenzione delle parti comuni non cambia nulla. Che cosa vuol dire?
Vuol dire che per la esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, così come per le innovazioni, a decidere dev'essere l'assemblea, col residuo potere di atto gestorio da parte del singolo condòmino ex art. 1134 c.c.
Condominio non obbligatorio e lavori, l'iter decisionale
Stando quanto fin qui detto, iniziamo a entrare nel merito della questione. Partiamo dal generale. Se l'assemblea è competente a decidere sulle manutenzioni delle parti comuni anche quando non c'è obbligo di nomina dell'amministratore e su questo sappiamo non esservi dubbio fin dal caso del condominio minimo (su tutte Cass. SS.UU. n. 5035/2002), allora vuol dire che ai sensi dell'art. 66, secondo comma, disp. att. c.c. ciascun condòmino, singolarmente considerato, potrà prendere l'iniziativa per la convocazione dell'assemblea.
Tradotto in pratica: il nostro lettore o qualunque altro dei suoi vicini potrà prendere carta e penna redigere l'avviso di convocazione e inviarlo agli altri condòmini. Il tutto nelle forme e nei tempi indicati dal primo comma dell'art. 66 disp. att. c.c. L'assemblea così convocata sarà soggetta alle regole previste dall'art. 1136 c.c. come l'assemblea di un condominio nel quale è obbligatorio nominare un amministratore.
A seconda della tipologia dei lavori i quorum deliberativi necessarie per i lavori straordinari saranno i seguenti:
- voto favorevole della maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore dell'edificio in caso di lavori di manutenzione straordinaria di notevole entità sempre (cioè tanto in prima quanto in seconda convocazione, così come stabilito dall'art. 1136, quarto comma, c.c.) e di lavori straordinari "semplici" qualora questi ultimi siano decisi in prima convocazione;
- voto favorevole della maggioranza dei presenti e almeno un terzo del valore dell'edificio in caso di lavori di manutenzione straordinaria "semplici".
È utile rammentare che «agli effetti dell'articolo 1136, quarto comma, cod. civ. (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti metà del valore dell'edificio), della "notevole entità" delle riparazioni straordinarie è rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito (al quale chi deduce l'illegittimità della delibera deve fornire tutti gli elementi utili per sostenere il suo assunto); il giudice, d'altro canto, può tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell'ammontare complessivo dell'esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell'edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini» (Cass. 26 novembre 2014 n. 25145).
Giova specificare che se il condominio in questione non è dotato di tabelle millesimali e se non vi è accordo unanime per una suddivisione convenzionale, è bene, prima di deliberare i lavori, di adottare delle tabelle. Tutti gli adempimenti connessi ai lavori, si pensi alla stipula del contratto con l'impresa, i pagamenti, ecc. posso essere delegati ad un condòmino, senza necessariamente nominare un amministratore. Va da sé, a parere dello scrivente, che vista la particolarità della fattispecie, a meno che non vi siano particolare competenza in materia di uno dei condòmini, sarebbe bene nominare un amministratore.
Condominio non obbligatorio e lavori, la soluzione
Questa la soluzione assembleare. Convocazione, deliberazione, affidamento dei lavori.
E se non si riesce a deliberare o magari anche solamente ad eseguire la decisione assunta? In entrambi i casi troviamo risposta nell'art. 1105, quarto comma, c.c. dettato in materia di comunione, ma applicabile ai condominii in ragione del richiamo alle norme sulla comunione in generale contenute nell'art. 1139 c.c. che recita:
"Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore".
Come dire: i condòmini non sono lasciati in balia dell'indifferenza dei loro vicini. Se non si decide o non si mette in pratica quello che si è deciso, c'è il tribunale che giunge in aiuto.
Condominio non obbligatorio e lavori, le detrazioni fiscali
Anche i condomini senza amministratore possono godere delle detrazioni fiscali, di tutte quelle possibili in relazione alla manutenzione delle parti comuni, senza distinzione con un normale condominio. È bene ricordare che il condominio è tenuto a dotarsi di codice fiscale, indipendentemente dal fatto che sia obbligatorio o meno nominare un amministratore. Qualora, tuttavia, così non fosse stato, e così non è in tantissimi condomini che non hanno nominato il mandatario, ciò non è preclusivo della possibilità di godere delle detrazioni fiscali. Starà ad uno dei condòmini, in tal caso, svolgere tutti gli adempimenti anche in favore degli altri condòmini, avendo cura di seguire le istruzioni date dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla specifica fattispecie di riferimento. Un altro motivo che ci fa ritenere consigliabile la nomina dell'amministratore.
Fonte: Condominioweb
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