"Sono proprietario di un ufficio situato al piano terra di una palazzina con sovrastante appartamento al primo piano di altro proprietario, ubicato in zona A. Siamo entrambi interessati a utilizzare le agevolazioni previste da 'bonus facciate'. Posso usufruire anche io dei benefici della detrazione, trattandosi di bene ad uso diverso da una abitazione?"
Si, certo. Possono, infatti, beneficiare della detrazione del 90% sul rifacimento delle facciate "tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari" (circolare 2/E dell'Agenzia delle Entrate). Quindi l'agevolazione spetta non solo alle persone fisiche, come previsto per il bonus del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, ma anche agli esercenti arti e professioni, alle società semplici e ai soggetti che conseguono redditi d'impresa, comprese società di persone e di capitali. Inoltre anche dal punto di vista oggettivo, cioè della tipologia di interventi ammessi, lei è in regola perchè gli interventi devono essere effettuati "su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali". Ricordiamo che a differenza di quanto avviene con il bonus del 50%, non esiste un limite di spesa al quale applicare la detrazione del 90%. Sono ammessi all'agevolazione i soli interventi alle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Inoltre l'immobile deve essere situato nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, la spesa deve essere sostenuta con bonifico nel 2020, condizioni indispensabili per poter usufruire dell'agevolazione.
Fonte:
"L'Economia", supplemento del Corriere della Sera
Lunedì 2 Marzo 2020