"Che maggioranza è richiesta per approvare gli interventi sulle parti comuni dei condomini che danno diritto all'ecobonus previsto dal Decreto Rilancio? E se non si raggiunge la maggioranza richiesta qual è il rimedio idoneo per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali?"
La richiesta di ammissione ai benefici dell'ecobonus su parti comuni dell'edificio deve essere avanzata dall'amministratore previa delibera dell'assemblea, adottata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, in rappresentanza di almeno la metà del valore dell'edificio, ossia 500 millesimi. Se l'intervento è certificato da un tecnico abilitato, come accade sempre più spesso, soprattutto nelle realtà più grandi e strutturate, basta il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, in rappresentanza di almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 26, comma 2 della legge n.10 del 9 gennaio 1991).
I lavori che danno diritto all'ecobonus del 110% in condominio devono necessariamente consistere o nell'isolamento termico dell'edificio e/o nella sostituzione ed effcientamento dell'impianto termico, e portare a un miglioramento nella classe energetica dell'edificio. Si tratta di opere non suscettibili di fruizione separata e quindi non è possibile richiamarsi alle norme sulle opere gravose e voluttuarie: se non c'è il quorum per lo svolgimento dell'assemblea e per la delibera bisogna prenderne atto. I condomini contrari di norma lo sono o perché non possono o non vogliono anticipare le forti somme necessarie per i lavori o sono incapienti e quindi rischiano di perdere parte dei benefici fiscali. Il consiglio è di presentare in assemblea anche soluzioni per la cessione del credito fiscale.
Fonte:
"L'Economia", supplemento del Corriere della Sera
Lunedì 8 Giugno 2020