L'assemblea può, a maggioranza, concedere il locazione a un condomino o a terzi un locale comune, ma solo se non risulta possibile l'utilizzo diretto da parte dei condomini, neppure attraverso l'istituzione di turni, altrimenti la delibera va adottata all'unanimità, pena la nullità (Cassazione 22/11/1984, n. 6010). La stessa Cassazione ha però successivamente stabilito (21/10/1998, n. 10446) che l'amministratore può, di sua iniziativa, concedere in locazione un appartamento condominiale, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione. La ratifica di questo atto da parte dell'assemblea, secondo la Corte, può essere deliberata a maggioranza. A sua volta il terzo comma dell'articolo 1108 del Codice Civile richiede il consenso di tutti i condomini nel caso di locazione per più di 9 anni del fondo comune. Se ne deduce che, se la durata della locazione non supera i 9 anni, l'assemblea può deliberare a maggioranza.
Fonte:
"L'Economia", supplemento del Corriere della Sera
Lunedì 2 Marzo 2020